Art. 1 – Denominazione
La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l’Italia” (di seguito indicata, per brevità, come “Confederazione” o “Confcommercio”), è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
Art. 2 – Ambiti di rappresentanza
“Confcommercio” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
Art. 3 – Sede e durata
La Confederazione ha sede in Roma e durata illimitata.
Art. 4 – Autonomia associativa
“Confcommercio” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. “Confcommercio” persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
Art. 5 – Principi e valori ispiratori
“Confcommercio” si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
- la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale del sistema confederale, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-” propugna nel Paese;
- lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- la solidarietà, come carattere primario della sua natura associativa;
- l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
Art. 6 – Codice etico
- “Confcommercio” adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale.
- Il Codice Etico di “Confcommercio” è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante. Il Codice Etico di “Confcommercio” deve essere altresì allegato allo Statuto di ciascuna organizzazione di ciascun livello del Sistema confederale di cui è parimenti parte integrante.
Art. 7 – Scopi della Confederazione
- “Confcommercio” ha per scopi:
- la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l’azione;
- la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale;
- la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese;
- l’organizzazione e l’erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- l’attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;
- la promozione, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.
- Gli scopi generali della Confederazione sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal presente Statuto ai diversi ambiti e livelli che compongono il sistema confederale, secondo quanto stabilito al “Titolo II – Il sistema confederale: definizioni, organizzazione e funzioni”.
TITOLO II – Il sistema confederale: definizioni, organizzazione e funzioni
Art. 8 – Il sistema confederale
- Il sistema confederale è l’insieme coordinato delle attività e delle strutture che costituiscono diretta attuazione degli scopi e delle funzioni facenti capo alla Confederazione, ai suoi soci e agli enti ed organismi collegati di cui all’articolo 14 del presente Statuto.
- Soci della Confederazione sono:
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali (di seguito indicate per brevità come “Unioni Regionali”;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali (di seguito indicate per brevità come “Associazioni Territoriali”);
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali (di seguito indicate per brevità come “Federazioni di Settore Nazionali”);
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni o Federazioni di Categoria Nazionali (di seguito indicate per brevità come “Associazioni di Categoria Nazionali”). Per Associazioni di Categoria Nazionali, soci della Confederazione, si intendono quelle di cui all’art. 13, comma 3, del presente Statuto.
- La Confederazione è il livello nazionale del sistema confederale. Le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali sono gli altri livelli del sistema.
- La Confederazione, le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente Statuto.
- Tutti i livelli che compongono il sistema confederale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.
- Ad ogni livello del sistema confederale, i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. Nella determinazione delle posizioni debitorie nei confronti della Confederazione non sono ricompresi gli interventi a favore degli altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta, a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 12, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati secondo predeterminati piani di rientro, il puntuale rispetto degli stessi è condizione inderogabile per l’esercizio dei diritti associativi.
- Alla Confederazione possono aderire forme associative, mutualistiche e consortili, fondazioni, enti e organismi costituiti per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici, purché diversi dagli associati come definiti all’art. 9, comma 2. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di appositi accordi deliberati dal Consiglio Nazionale. Per l’adesione dei soggetti di cui al presente comma, per gli ambiti di loro rappresentanza, si applica l’art. 13, comma 7.
- Sono inoltre riconosciuti dal sistema confederale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna, di cui ai successivi artt. 15 e 16.
- L’organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati che fanno parte del sistema confederale stesso.