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Il codice fiscale aziendale e la Partita IVA vengono rilasciati insieme all’apertura di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In generale, per tutte le società , i due codici coincidono . Diversa è la situazione per le imprese individuali , in cui i due codici non sono uguali . Quando coincidono Il codice fiscale e la Partita IVA sono identici per: società di persone (es. Snc, Sas); società di capitali (es. Srl, Spa). Nella Visura Camerale , alla voce “Codice Fiscale”, sarà indicato lo stesso numero della Partita IVA . Quando sono diversi Per le imprese individuali , il codice fiscale e la Partita IVA non coincidono . Il codice fiscale corrisponde al codice personale del titolare , mentre la Partita IVA è assegnata all’attività. Esistono anche casi specifici in cui i due codici non coincidono nemmeno per le società . Succede, ad esempio, quando una società trasferisce il proprio domicilio fiscale da una provincia a un’altra : in questo caso, l’Agenzia delle Entrate assegna una nuova Partita IVA , mentre il codice fiscale resta invariato .
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Sono considerati conformi e dovrà frequentare solo l’aggiornamento per Rspp di 8 ore.
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Può attendere la scadenza dell’attestato e poi svolgere l’aggiornamento. Per quanto riguarda i corsi DL SPP vi è il pieno riconoscimento dei crediti.
Fonte: Liferay
Il nuovo Accordo prevede obbligatoriamente una verifica di apprendimento per tutti i corsi di formazione. Nel caso dei corsi per lavoratori, il nuovo Accordo prevede una verifica di apprendimento svolta mediante test a risposta multipla che viene considerato superato quando il partecipante ha risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande. Ovviamente, la verifica non è considerata superata quando il partecipante non risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande e pertanto, in tal caso, non potrà essere emesso alcun attestato di frequenza al corso svolto.
Fonte: Liferay
Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza prevede esplicitamente i casi in cui le verifiche di apprendimento devono essere svolte oltre l’orario minimo previsto per i corsi: in particolare, dovranno essere svolte oltre l’orario del corso le verifiche di apprendimento dei moduli A, B, moduli di specializzazione SP e C, nonché per i corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.
Fonte: Liferay
Il nuovo Accordo non dà indicazioni in merito alla formazione del RLS. Al momento pertanto il riferimento per la formazione del RLS è il solo art. 37 del D.Lgs. 81/08, che rimanda alla contrattazione collettiva per l’eventuale ulteriore definizione dei contenuti e modalità di svolgimento della formazione del RLS. Quindi, il RLS potrà essere formato e aggiornato mediante corsi in modalità e-learning solo se il CCNL applicato nella sua azienda lo consente.
Fonte: Liferay
Sì. Il nuovo Accordo conferma l’equiparazione della formazione in videoconferenza sincrona alla formazione in aula fisica.
Fonte: Liferay
Sì, il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi.
Fonte: Liferay
I corsi di formazione per datore di lavoro non possono essere organizzati in azienda, ma solo dai “soggetti formatori” individuati dal nuovo Accordo. Il datore di lavoro può organizzare solo i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda, non gli altri corsi previsti dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.
Fonte: Liferay