
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento interviene in maniera ampia su più fronti: revisione delle aliquote INAIL, potenziamento della vigilanza, digitalizzazione dei cantieri, rafforzamento della formazione e inasprimento del sistema sanzionatorio.
1. Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con l’obiettivo di incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Sono tuttavia escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Lista di conformità INL e potenziamento della vigilanza nei subappalti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà in via prioritaria la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, ai fini del rilascio dell’attestato e dell’iscrizione alla cosiddetta “Lista di conformità INL”.
Come previsto dall’articolo 29, comma 7, del D.L. 19/2024, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di sicurezza, qualora non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e, previo assenso del datore di lavoro, iscrive l’impresa in un elenco informatico pubblico, consultabile sul proprio sito istituzionale.
3. Badge digitale di cantiere
Obbligo e caratteristiche principali
Le imprese che operano nei cantieri edili, in appalto o subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, lettera u), del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera potrà essere resa disponibile anche in modalità digitale, mediante strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, il badge digitale sarà precompilato automaticamente, salvo eventuali integrazioni del datore di lavoro, secondo le modalità che verranno definite da un apposito decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Contenuto del decreto attuativo
Il decreto ministeriale dovrà stabilire:
- le modalità di attuazione del badge di cantiere, comprese le misure di controllo e sicurezza;
- i criteri per il monitoraggio dei flussi di manodopera, anche mediante tecnologie digitali;
- l’elenco degli ulteriori settori a rischio elevato per i quali sarà previsto lo stesso obbligo.
Badge digitale di cantiere: cos’è e come funziona
Il badge digitale di cantiere rappresenta un’evoluzione del tradizionale tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008: un vero e proprio sistema elettronico di identificazione dei lavoratori impegnati in appalti e subappalti, sia pubblici sia privati.
Il badge, dotato di codice univoco anti-contraffazione, consentirà di:
- identificare il lavoratore e l’impresa di appartenenza;
- tracciare le presenze all’interno dei cantieri in tempo reale;
- monitorare il percorso formativo in materia di sicurezza;
- integrare dati come contratto collettivo applicato, orari di lavoro, e informazioni di sicurezza.
Si tratta di uno strumento finalizzato a rafforzare la trasparenza e la sicurezza nei cantieri, riducendo il rischio di irregolarità e favorendo controlli più efficaci da parte delle autorità competenti.
4. Patente a crediti: nuove regole e sanzioni più severe
Il decreto interviene in modo significativo sulla patente a crediti per la sicurezza nei cantieri, introducendo un inasprimento delle sanzioni e un aggiornamento delle regole di decurtazione.
Principali novità
- Sanzioni aumentate: l’importo massimo passa da 6.000 a 12.000 euro.
- Inserito il comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008: per le violazioni relative al lavoro irregolare (n. 21 dell’Allegato I-bis), la decurtazione dei crediti è automatica al momento della notifica del verbale.
- In caso di infortuni mortali o invalidanti permanenti, le Procure dovranno trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni utili per la sospensione cautelare della patente.
Decurtazione dei punti
- Per le violazioni ex art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 (n. 21), i punti decurtati passano da 1 a 5 per ciascun lavoratore.
- Soppressi i punti 22 e 23 dell’Allegato I-bis e relativi riferimenti nel punto 24.
- e nuove regole si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
5. Notifica preliminare (Allegato XII)
L’allegato XII del D.Lgs. 81/2008 viene aggiornato: la notifica preliminare di cui all’articolo 99 dovrà ora indicare anche le imprese selezionate in subappalto.
6. Interventi in materia di prevenzione e formazione: il ruolo dell’INAIL
Il decreto potenzia la funzione dell’INAIL nella promozione della cultura della sicurezza, modificando l’articolo 11 del D.Lgs. 81/2008.
Principali novità:
- (comma 4-bis) Dal 2026, l’INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per finanziare progetti innovativi (inclusi strumenti digitali come realtà aumentata e simulata) nei percorsi di istruzione e formazione.
- (comma 5-ter) L’INAIL promuove corsi di formazione nei settori ad alta incidenza infortunistica (costruzioni, logistica, trasporti) con i fondi interprofessionali.
- (comma 5-quater) Previsti contributi per le micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di DPI innovativi e sistemi intelligenti di prevenzione.
- (comma 6-bis) L’Istituto potrà realizzare campagne informative e formative anche per le scuole, con attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli infortuni in itinere.
7. Aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese con meno di 15 dipendenti
Per le imprese con meno di 15 addetti, la contrattazione collettiva nazionale definirà le modalità dell’obbligo di aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto a dimensione aziendale e livello di rischio (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008).
8. Fascicolo elettronico del lavoratore
Il precedente libretto formativo del cittadino è sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrati nella piattaforma SIISL.
Ciò consente una gestione digitale e centralizzata delle competenze e della formazione, a beneficio sia delle imprese sia degli organi di vigilanza.
9. Modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza
Il termine per la revisione delle modalità di accertamento è prorogato al 31 dicembre 2026 (art. 41, comma 4-bis). Entro sessanta giorni dal termine, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, potrà emanare un decreto attuativo in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni.
10. Comunicazioni degli organismi paritetici
Il nuovo comma 8-bis dell’art. 41 stabilisce che gli organismi paritetici dovranno comunicare annualmente, tramite l’INAIL e nel rispetto del GDPR, i dati relativi a:
- · imprese aderenti e partecipanti alle attività formative;
- · rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- · asseverazioni rilasciate (art. 41, comma 3-bis);
- · aziende monitorate con esito positivo.
Le informazioni saranno trasmesse agli organi di vigilanza territoriali, all’INL e all’INAIL.
11. Mantenimento in efficienza dei DPI e degli indumenti di lavoro
Il datore di lavoro deve garantire che i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano sempre efficienti, igienicamente idonei e correttamente manutenuti. L’obbligo si estende anche agli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, svolgono funzione di DPI.
12. Scale verticali: aggiornamento dei requisiti di sicurezza
Il decreto abbassa la soglia per l’obbligo della gabbia di protezione delle scale verticali permanenti da 5 a 2 metri di altezza e consente, in alternativa, l’utilizzo di sistemi di protezione individuale idonei.
Restano confermate le distanze minime (pioli-parete ≥ 15 cm) e i requisiti tecnici della gabbia (maglie e spazi ≤ 60 cm).
13. Revisione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
L’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 è riorganizzato:
- priorità alle misure collettive (parapetti, reti di sicurezza);
- chiarite le tipologie di sistemi individuali (trattenuta, posizionamento, accesso su funi, arresto caduta), con priorità ai primi tre;
- obbligo di ancoraggi sicuri in conformità agli articoli 111 e 116.
14. Tutela assicurativa INAIL e sicurezza nei percorsi scuola-lavoro
La copertura assicurativa INAIL si estende agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa per gli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro. Le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere attività ad alto rischio, come individuate nel DVR dell’impresa ospitante.
15. Borse di studio ai superstiti di lavoratori deceduti
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali a favore degli studenti titolari di rendita ai superstiti:
| Livello di istruzione | Importo annuo |
|---|---|
| Scuola primaria e secondaria di I grado | € 3.000 |
| Scuola secondaria di II grado e IeFP | € 5.000 |
| Università, AFAM, ITS Academy | € 7.000 |
L’erogazione è subordinata alla frequenza con profitto e alla presentazione della domanda entro 60 giorni dalla fine dell’anno scolastico o accademico.
16. Linee guida per l’identificazione e il tracciamento dei “near miss”
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro emanerà linee guida per le imprese con più di 15 dipendenti relative a:
- identificazione e tracciamento dei mancati infortuni;
- modalità di comunicazione dei dati aggregati e delle azioni correttive;
- criteri per il rapporto di monitoraggio nazionale sui near miss.
Risultano stralciate le precedenti misure previste per l’incentivazione dei modelli organizzativi avanzati e per l’aggiornamento delle linee sullo stress lavoro-correlato.
17. Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
- I controlli sanitari previsti dal TUS o disposti dal medico competente sono ora computati nell’orario di lavoro, salvo quelli in fase preassuntiva.
- Con la nuova lettera a-bis dell’art. 25, il medico competente dovrà informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, anche attraverso campagne informative del Ministero della Salute.
- Entro 12 mesi, il Ministero definirà, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, i requisiti delle strutture di cui si avvale il medico competente per le proprie attività (art. 39, comma 2, lett. a).
18. Sintesi premialità e incentivi previsti dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159
La seguente tabella riepiloga le principali misure di premialità e incentivo introdotte dal decreto-legge, con particolare riferimento ai vantaggi per micro, piccole e medie imprese.
| Ambito | Tipologia di premialità | Beneficiari | Condizioni per l’accesso | Vantaggio economico o operativo |
| Aliquote INAIL – imprese virtuose | Revisione in “bonus” delle aliquote contributive | Tutte le imprese (PMI in primis) | Assenza di condanne o sanzioni definitive negli ultimi 2 anni; andamento infortunistico positivo | Riduzione premi INAIL; riconoscimento del merito prevenzionale |
| Rete del Lavoro Agricolo di Qualità | Riserva di quota di risorse INAIL | Imprese agricole aderenti alla Rete | Adesione alla Rete e assenza di violazioni in materia di sicurezza | Accesso prioritario a fondi premiali e agevolazioni settoriali |
| Lista di conformità INL | Iscrizione pubblica come impresa “conforme” | Imprese in appalto/subappalto | Assenza di irregolarità nei controlli INL | Attestazione pubblica; vantaggio reputazionale in gare e appalti |
| Modelli organizzativi e tracciamento near miss | Incentivi economici e premiali (decreto attuativo) | Imprese >15 dipendenti | Adozione sistemi di gestione sicurezza e analisi near miss | Accesso a contributi e punteggi premiali INAIL |
| Formazione e cultura della sicurezza (art. 11 D.Lgs. 81/08) | Finanziamenti e programmi formativi | PMI e settori a rischio (edilizia, logistica, trasporti) | Partecipazione a corsi promossi o finanziati da INAIL/Fondi interprofessionali | Accesso a formazione gratuita o cofinanziata; upskilling del personale |
| Acquisto DPI e tecnologie innovative | Contributi per dispositivi innovativi e sistemi intelligenti | Micro, piccole e medie imprese | Progetti di investimento in prevenzione | Sostegno economico per DPI di nuova generazione |
| Campagne formative scolastiche (comma 6-bis) | Riconoscimento e valorizzazione imprese partner | Aziende ospitanti studenti scuola-lavoro | Collaborazione in progetti di sicurezza con scuole | Visibilità istituzionale e vantaggio reputazionale |
| Badge digitale di cantiere e patente a crediti | Semplificazioni e maggiore affidabilità nei controlli | Imprese edili e appaltatrici | Adozione tempestiva del badge digitale; rispetto requisiti patente | Riduzione rischi di sanzioni; tracciabilità automatica |
| Borse di studio ai superstiti | Prestazione integrativa annuale | Studenti superstiti di vittime sul lavoro | Rendita INAIL; frequenza con profitto | Sostegno economico: €3.000–7.000 annui |